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EWS
n
.
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- NOVEMBRE 2017
17
co delle informazioni e/o
esperienze oggetto del
diritto violato, vanifican-
do di fatto tale forma di
tutela. La violazione del
brevetto non influisce
invece sull’esistenza e/o
sulla validità del diritto di
brevetto in capo al titola-
re, in quanto l’esistenza
del relativo titolo dipende
soltanto da atti compiuti dal tito-
lare stesso (es. il deposito della
domanda, il pagamento delle re-
lative tasse di mantenimento), e
la sua validità è ancorata a fatti
oggettivi e certamente indipen-
denti dalla violazione stessa.
Il mantenimento dell’invenzione
in segretezza industriale pone,
fra l’altro, anche un altro proble-
ma: se un terzo arrivasse a con-
cepire la medesima invenzione
e optasse per una diversa tutela,
ad esempio decidesse di brevet-
tarla, che cosa accadrebbe? In
questo caso, infatti, il detentore
del segreto avrebbe si un diritto
di preuso, per utilizzare anche
in futuro l’invenzione per i suoi
bisogni, ma tale diritto di preu-
so sarebbe limitato sia a livello
S
e nella maggior parte delle
soluzioni di tipo tecnico non vi
sono dubbi circa l’opportunità
di tutelarle mediante il deposi-
to di una domanda di brevetto
(per invenzione industriale o per
modello di utilità), non mancano
casi pratici in cui la domanda
“brevettare o mantenere il se-
greto industriale?” non si sia in-
sinuata, anche solo per qualche
secondo, nella mente del con-
sulente in proprietà industriale
e del rispettivo cliente. Ciò è
vero soprattutto per certi settori
tecnici in cui l’“invenzione” non
è di immediata evidenza (oc-
corre cioè procedere ad anali-
si approfondite, talvolta anche
complesse, per comprendere
l’invenzione nella sua interez-
za e profondità e poterla repli-
care), quali ad esempio certi
procedimenti industriali interni
alle imprese, prodotti con com-
posizioni chimiche difficilmente
rintracciabili, o il software. È ad
esempio chiaro che un software
implementato in un circuito inte-
grato, protetto anche da prote-
zioni di tipo tecnico (crittografia,
salvataggio con modalità write-
only), non sia immediatamente
intelligibile ma richieda lunghi
e complessi sforzi per com-
prenderne i principi alla base
del suo funzionamento. Allo
stesso modo, certe particolari
sostanze non sono facilmente
riproducibili, ovvero i loro com-
ponenti essenziali non sono
così facilmente individuabili,
nelle percentuali e nelle tipo-
logie. Se dovessimo appunto
fare un esempio di un prodot-
to tutelato mediante il segreto
industrial,e ciò che viene subito
in mente è la formula della coca
cola. Essa è rigorosamente
tutelata, da più di un secolo,
mediante il segreto industriale.
Come tutti ben sanno, la dura-
ta dell’esclusiva di un brevetto
è temporalmente limitata nel
tempo (d’altronde la ratio del
mondo brevettuale è quella di
concedere, per un intervallo
temporale limitato, una esclusi-
va commerciale sull’invenzione
per ripagare gli sforzi intellet-
tuali dell’inventore, in cambio
della messa a disposizione
del pubblico dell’invenzione
stessa), mentre la durata del
segreto industriale non ha li-
miti temporali. Al fine dell’azio-
namento del diritto in giudizio,
nel caso del segreto industriale
la prova dell’esistenza e della
validità del diritto nascente dal
segreto richiede al detentore
del segreto di provare fatti la cui
efficacia probatoria dipende da
valutazioni molto più soggettive
rispetto al caso in cui si desideri
far valere in giudizio il diritto na-
scente da un brevetto. In altre
parole, in concreto, risulta mol-
to più semplice azionare una
domanda di brevetto piuttosto
che lamentare la violazione
del segreto industriale da parte
di terzi. In generale, infatti, la
prova dell’esistenza del diritto
nascente dal brevetto dipende
dalla semplice presentazione
del titolo, e la prova della sua
validità, se necessaria, è anco-
rata saldamente al contenuto
del brevetto. Nel caso del se-
greto industriale, occorre invece
provare almeno che le informa-
zioni e/o esperienze oggetto del
segreto hanno un valore econo-
mico in quanto segrete, e che
sono sottoposte a procedure
(aziendali) adeguate per man-
tenerne la segretezza. Sem-
bra quindi si possa affermare
che a favore del brevetto ci sia
certamente il più semplice azio-
namento in giudizio del diritto
corrispondente, il che è sicura-
mente un vantaggio di portata
certamente significativa. È da
notare, inoltre, che la violazione
del diritto nascente dal segreto
industriale da parte di terzi può
comportare conseguenze che
vanno oltre tale violazione, e
che possono quindi pregiudi-
care l’esistenza e/o la validità di
tale diritto nel futuro, annullan-
do il vantaggio rappresentato
dalla non limitatezza temporale
del diritto stesso. Infatti, la vio-
lazione del diritto sul segreto
industriale può facilmente com-
portare l’accessibilità al pubbli-
Brevettare o mantenere
il segreto industriale?
S
IMONE
M
ILLI
,
D
AVIDE
A
LDO
F
ALZONI
quantitativo sia a livello quali-
tativo, entro i limiti di ciò che è
avvenuto, in riferimento al suo
preuso, nell’anno precedente
alla data di deposito o di priorità
della domanda di brevetto de-
positata dal terzo.
Da quanto sopra, si evince che i
casi in cui sia conveniente man-
tenere l’invenzione in regime
di segretezza industriale sono
veramente pochi, e come altre-
sì la difficoltà di tale tutela sia
estremamente elevata e abbia
notevoli rischi. Ne discende per-
tanto che, laddove possibile, sia
senz’altro da preferire la tutela
mediante il ben più solido istitu-
to del brevetto, che ha principal-
mente due effetti:
• ottenere una esclusiva per un
prestabilito tempo;
• evitare che altri possa-
no validamente brevet-
tare successivamente
l’innovazione (la pub-
blicazione del docu-
mento brevettuale di
fatto nega la possibilità
di successive richieste
di tutela per la medesi-
ma invenzione).
Una domanda che può insinuarsi, anche solo per un attimo,
nella mente del consulente in proprietà industriale e del
rispettivo cliente
DAVIDE ALDO
FALZONI
,
consulente
europeo in
brevetti di
Bugnion
SIMONE
MILLI
,
consulente
europeo in
brevetti,
consulente
europeo in
disegni e
modelli di
Bugnion
Chi è Bugnion
Bugnion
è fra le principali aziende europee e italiane nel settore della consulenza in
proprietà industriale e intellettuale. Individua e tutela, con l’ottenimento dei diritti esclu-
sivi, i beni immateriali delle aziende: i risultati della ricerca, dell’innovazione e della crea-
tività (brevetti per invenzione e modelli industriali, disegni, processi produttivi innovativi,
know-how, software, diritto d’autore e così via); i segni distintivi (marchio, ditta o denominazione sociale,
insegna, nome a dominio e così via). Bugnion aiuta le imprese a costruire il proprio vantaggio competitivo
attraverso la gestione di questi diritti, il loro sfruttamento, difendendoli dalla concorrenza, valorizzandoli e
facendone un elemento fondamentale del patrimonio aziendale. Bugnion edita una newsletter a cadenza
bimestrale che raccoglie approfondimenti – a cura dei suoi professionisti in ogni settore scientifico e
tecnologico, meccanico, elettronico, informatico, chimico, farmaceutico, biotecnologico – su argomenti
specifici riguardanti la tutela e la valorizzazione dei beni immateriali: analisi di leggi e relativi commenti,
sentenze o casi emblematici per offrire una più ampia visuale del complesso universo in cui si inserisce la
proprietà industriale e intellettuale. Per essere sempre aggiornati sulle ultime novità è possibile iscriversi
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